Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
C.C.N.L. 12 maggio 1995
TITOLO I -
PARTE GENERALE
Art. 1. Validità e sfera di applicazione del contratto - II presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams/CGIL, Fisascat-Cisl e UILTuCS-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati e/o addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, le cui qualifiche e profili professionali sono indicati al successivo art. 3. Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 3, quando la loro prestazione a carattere personale e domestico e cioe’ quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonchè quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.
Art. 2. - Inderogabilità dal contratto - Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto in contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali o di enti morali o territoriali che nel loro insieme siano piu’ favorevoli al lavoratore.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI
Art. 3. - I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio.
Al) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio.
B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari.
D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq 200), e/o spazi destinati ad attivita’ sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l’attivita’ non richieda particolari capacita’ tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.
F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attivita’ di altri dipendenti, quali:
-
1impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto.
G) Lavoratori che svolgono mansioni d’ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
-
1contabili d’ordine, operatori meccanografici, addetti di segreteria con man-sioni d’ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici Pubblici e/o privati. Agli effetti delle lette A) e B) del presente comma, si intende per vigilanza l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l’orario di cui al successivo art. 25. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
Il portiere di cui alle lettere A) e B), ferma restando la responsabilita’ della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facolta’ di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone.
Art. 4. - Alloggio del portiere - Guardiola e servizi igienici - Ai portieri di cui alle lettera A) e B) del precedente art. 3 deve essere garantito I’alloggio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovra’ essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito. Per i portieri di cui alle lette Al) e Bl) del precedente art. 3, lo stabile dove questi prestano servizio dovra’ essere fornito di guardiola e di servizi igienici. Qualora, in caso di provata difficolta’, non sia possibile assicurare ai portieri di cui alle lettere Al) e B1) I’uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell’edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno provare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale. Art. 5 - Portiere adibito a piu’ stabili - Il portiere puo’ essere addetto eccezionalmente a due o piu stabili di spettanza di uno o piu datori di lavoro purche’ aventi un unico ingresso funzionante o piu’ ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso un portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile.
Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con piu’ ingressi - Il portiere puo’ pre stare servizio in uno stabile con piu’ ingressi non comunicanti tra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purche’ facente capo ad un’unica proprieta’ o ad un unico condominio e per un numero massimo di sei ingressi. Diverse denominazioni, modalita’ e limiti potranno essere concordati a livello territoriale. Nei casi contemplati dal presente articolo il portiere ha diritto all’intero trattamento normativo ed economico per l’intero stabile nonche’: - ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il secondo in-gresso; - ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso. Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, saranno mantenute in cifra fino a concorrenza.
Norma transitoria
Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli articoli 5 e 6, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere mantenute "ad personam" fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verra’ conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere.
Art. 7 - Compiti del portiere - Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere: all’accurata pulizia dell’androne, delle scale, dei cortili e degli spazi anche a verde, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell’uso del telefono e dell’ascensore alla sostituzione di lampade elettriche; al funzionamento dell’impianto centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato e purche’ a cio’ sia abilitato: nonche’ a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. Al portiere puo’ essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali: in tal caso gli e’ dovuta l’indennita’ prevista dalle tabelle A e B, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Il portiere e’ tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a proprie spese ed averne cura nell’uso. II portiere, inoltre, e’ tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento degli ascensori. Il portiere non e’ tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto.
Art. 8 - Materiali per le pulizie - Il datore di lavoro deve fornire al portiere gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie.
Art. 9. - Responsabilita’ per danni - Il portiere e’ responsabile dei danni dipendenti da sua colpa nell’esercizio delle proprie mansioni.
Art. 10 - Esercizio contemporanei di altra attivita’ - I1 portiere non puo’ esercitare altra attivita’ lavorativa nello stabile. Le situazioni diverse precostituite dal 1" gennaio 1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro ed in tal caso la retribuzione minima in denaro, di cui al successivo art. 64, puo’ essere ridotta fino alla misura del 20%.
Art. 11. - Sostituto del portiere - Il proprietario puo’ assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest’ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali. Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare. L’eventuale mancata designazione del sostituto non puo’ inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente C.C.N.L. Il sostituto del portiere di cui alle lett. A) e B), dell’art. 3, se convivente con il titolare, avra’ diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa. Se invece, non e’ convivente con il suddetto portiere titolare, avra’ diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alla indennita’ sostitutiva dell’alloggio lett. f) dell’art. 64, ed alle indennita’ sostitutive degli elementi retributivi di cui lett. g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennita’ sostitutive indicate alle tabelle "A" e "B"). Il sostituto e’ tenuto all’osservanza di tutte le norme del presente C.C.N.L. regolano il rapporto del portiere titolare.
Dichiarazione a verbale
Nei casi in cui la guardiola sia annessa all’appartamento di servizio del portiere, il proprietario e’ invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CONTRATTI ATIPICI
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D1 LAVORO
Art. 12. - Contratto di assunzione - L’assunzione dovra’ risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata del periodo di prova;
c) qualifica del lavoratore;
d) retribuzione;
e) orario di lavoro, settimanale e giornaliero.
Art. 13. - Documenti per I’assunzione - Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
a) carta di identita’ o documento equipollente;
b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi;
c) certificato penale;
d) certificato medico;
e) libretto di lavoro;
f) per i portieri ed i sostituti, la prevista licenza comunale;
g) codice individuale Inps;
h) codice fiscale.
Art. 14. - Periodo di prova - Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l’assunzione e’ considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto puo’ essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti: solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10. Qualora le parti convengano che durante il periodo di prova il portiere di cui alle lett. A) e B) delI’art. 3 non fruisca dell’alloggio, competera’ allo stesso l’indennita’ sostitutiva di cui alle tabelle A e B. Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto.
Il periodo di prova e’ il seguente:
-
1per i portieri, due mesi;
-
2per i lavoratori di cui alla lett. C) dell’art. 3, sei giornate di presenza indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata;
-
3per i lavoratori di cui alla lett. D) dell’art. 3, giorni 20 di effettivo lavoro;
-
4per i lavoratori di cui alla lett. E) dell’art. 3, giorni 15 di effettivo lavoro;
-
5per i lavoratori di cui alla lett. F) dell’art. 3, giorni 60 di effettivo lavoro;
-
6per i lavoratori di cui alla lett. G) dell’art. 3, giorni 30 di effettivo lavoro.
Art. 15 - Collocamento - L’assunzione in servizio deve essere fatta secon do le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. Le parti contraenti riconoscono l’illegittimita’ delle "buone entrate" anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.
CAPO II
APPRENDISTATO
Art. 16 - Apprendistato - L’apprendistato e’ ammesso per le mansioni indicate alle lette F) e G) dell’art. 3. Possono essere assunti in qualita’ di apprendisti i giovani di eta’ non inferiore a 15 anni e non superiore a 20; nei confronti di coloro che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962. n. 1859 il limite inferiore puo’ essere portato a 14 anni, purche’ i giovani vengano adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge. Si applicano la Legge 19.1.1055, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, nonche’ la Legge 17.10.1967. n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 17 - Proporzione numerica - Il numero di apprendisti non potra’ superare la proporzione di un’apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3. E’ comunque consentita l’assunzione di un’apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purche’ vi sia almeno un lavoratore con mansioni lettera F) o C) dell’art. 3, oppure la prestazione lavorativa diretta del proprietario o persona da esso delegata. Art. 18 - Periodo di prova - La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e’ fissata in giorni 30 di lavoro effettivo, durante i quali e’ reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 19 - Durata dell’apprendistato - La durata massimo del periodo di apprendistato e’ la seguente:
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1lavoratori lettera F): anni 3 di servizio;
-
2lavoratori lettera G): anni 2 di servizio.
Non e’ considerato servizio, agli effetti di cui sopra il servizio militare di leva e tutte le assenze dal servizio di durata superiore a 30 gironi, ancorche’ per una delle cause previste dall’art. 2110 del C.C..
Art. 20 - Retribuzione dell’apprendista - La retribuzione dell’apprendista e’ la seguente:
-
1primo 1/3 del periodo: 70% dello stipendio base ed indennita’ di contingenza spettante al lavoratore qualificato;
-
2secondo 1/3 del periodo: 80% dello stipendio base ed indennita’ di contingenza spettante al lavoratore qualificato;
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3ultimo 1/3 del periodo: 90% dello stipendio base ed indennita’ di contingenza spettante al lavoratore qualificato.
In caso di malattia competeranno all’apprendista le stesse indennita’ previste all’art. 54, ragguagliate con le percentuali di cui sopra.
Art. 21 - Norme di rinvio - Per quanto non previsto in materia di apprendi stato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai lavoratori lettere F) e G) dell’art. 3, in quanto compatibili.
CAPO III
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 22 - Contrati di formazione e lavoro - Possono essere stipulati, ai sensi della Legge 19.7. 1994 n. 451, contratti di formazione e lavoro tendenti:
CFL di tipo a. 1): all’acquisizione di professionalita’ intermedie (lett. D - E - G), con durata di 18 mesi;
CFL di tipo a. 2): all’acquisizione di professionalita’ elevate (lett. F), con durata di 24 mesi:
CFL di tipo b): all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un’adeguamento delle capacita’ professionali al contesto operativo ed organizzativo dell’ambiente di lavoro con durata di 12 mesi. L’inquadramento all’atto dell’assunzione sara’ lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale applicabile per tutta la durata del contratto, sara’ la stessa prevista per la mansione indicata alla rispettiva lettera dell’art. 3, ridotta del 10%, per la prima meta’ del periodo e del 5% per la seconda meta’.
CAPO IV
CONTRATTI A TERMINE
Art. 23 - Contratti a tempo determinato - A norma dell"art. 23 della Legge 28.2.1987, n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro:
1) assunzione sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
2) aspettative diverse da quelle gia’ previste dall’art.
1 lettera b) della Legge 18.04.1962, n. 230. I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme 18.4.1962. n. 230, di cui alla Legge 230/1962.
CAPO V
ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Art. 24 - Esclusione dalla quote di riserva - Ai sensi dell ‘art: 25 - secondo comma - della Legge 223/1991, non sono computabili, ai fini della riserva di legge le assunzioni dei seguenti lavoratori:
-
1portieri lettere A), Al), B), Bl) dell’art. 3, in relazione alla fiduciarieta’ delle mansioni di sorveglianza e custodia;
-
2impiegati di concetto lettera F).
TITOLO IV
ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO
CAPO I
PORTIERI LETT. A) E B).
Art. 25. Orario di apertura e chiusura del portone. L’orario durante il quale, normalmente deve restare aperto il portone e’ di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi.
L’orario di cui sopra e’ ridotto di sei ore settimanali dal 1 gennaio 1993.
La suddetta riduzione sara’ raggruppata in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sara’ stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86.
In deroga a quanto previsto dai sopra citati accordi potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell’orario settimanale: di tale dovra’ essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, cosi’ come previsto dall’art. 91. La distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verra’ stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. L’orario di apertura e chiusura dei portoni potra’ essere frazionato in non più di due periodi separati da un intervallo non superiore a due ore.
Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festivita’ indicate al successivo art. 40, in tali giorni l’orario di apertura del portone e’ di 7 ore e non puo’ protrarsi oltre le ore 14.
Art. 26 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo - Il lavoro straordinario diurno e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordina-rio, o del 40%, se straordinario.
Art. 27 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento - Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda. Tale prestazione potra’ essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22.
In detta fascia dovra’ essere compreso il nastro orario di cui all’art. 25.
CAPO II
PORTIERI LETT. A1) E B1)
Art. 28 - Orario di lavoro settimanale - L’orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lett. A1) e B1) dell’art. 3 e’ di 48 ore settimanali, distribuito su un arco di 6 giornate. Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potra’ essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificita’, cosi’ come previsto dalla lett. f dell’art. 86, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al primo comma dell’art. 30, sara’ applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera.
Art. 29 - Orario giornaliero - L’orario giornaliero di lavoro del portiere di cui alle lett. Al) e Bl) dell’art. 3 sara’ continuativo, con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verra’ concordemente stabilito tra le parti.
Peraltro le parti interessate potranno definire una
durata dell’intervallo minore o maggiore, che dovra’ essere ratificata dalla
Commissione paritetica territoriale, di cui all’art. 91, o in subordine dalle
rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente C.C.N.L.
Tale ratifica dovra’ intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata an che da una sola delle parti.
Art. 30 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario festivo - Per l’orario settimanale distribuito su 6 giornate, il lavoro straordinario diurno e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi della nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera compresa in poi.
Il lavoro domenicale o festivo e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40% se straordinario.
CAPO III
PORTIERI LETT. A1 E B1)
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
Art. 31 - Rapporti a tempo parziale Le parti, ritenendo che l’evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento del rapporto di lavoro, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti con orario inferiore alle 48 ore e con un mini-mo di 30 ore settimanali.
Art. 32 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio - Fermo restando che l’orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all’articolo precedente dovra’ risultare da atto scritto al momento dell’assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative gia’ previste dal presente C.C.N.L., anche dalla legge allegata del 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
Art. 33 - Lavoro supplementare, notturno festivo - Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della Legge 863/1984, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l’orario risultante dalla lettera di assunzione, e’ consentito, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
-
1necessita’ di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro:
-
2altre similari necessita’ connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere.
Il relativo compenso sara’ costituito dalla normale paga oraria maggiorata del:
-
110% per lavoro supplementare fino alla 9 ora giornaliera esclusa:
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215% per lavoro supplementare, per la 9 ora giornaliera;
-
320% per lavoro supplementare oltre la 9 ora giornaliera;
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430% per lavoro notturno;
-
540% per lavoro domenicale o festivo.
Si intente per lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Art. 34 - Determinazione della paga oraria - Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto al 2 comma dell’art. 69.
CAPO IV
LAVORATORI LETT. C), D) ED E)
Art. 35 - Orario di lavoro - Fermo restando che la retribuzione di cui all’art. 67 e’ stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lett. C), D), E), non puo’ superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali e deve risultare da atto scritto. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie.
Art. 36 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo - Il lavoro straordinario diurno e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
I1 lavoro domenicale o festivo e’ retribuito con la normale paga oraria mag-giorata del 40%.
II lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40%, se straordinario.
CAPO V
LAVORATORI LETTERE F) E G)
Art. 37 - Oraro di lavoro - La durata normale dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori di cui alle lettere f) e g) dell’art. 3 e’ fissata in 40 ore settimanali..
L’orario settimanale di lavoro e’ distribuito su 5 o 6 giornate; in quest’ultimo caso in una delle 6 giornate l’orario dovra’ essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Il lavoro straordinario diurno e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
II lavoro domenicale festivo e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. I1 lavoro notturno e’ retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Si intende come notturno il lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
La quota oraria della retribuzione si ottiene con il divisore 173, secondo le previsioni del successivo articolo 69, terzo comma: quella mensile, con il coefficiente 26.
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale - I1 lavoro a tempo parziale e’ disciplinato dalla legge 86311984. Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro.
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore orario previsto dall’art. 38 - ultimo comma .
TITOLO V
FESTIVITA’ - FERIE
RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI
CAPO I
FESTIVITA’
Art. 40 - Festivita’ - Ai lavoratori considerati nel presente C.C.N.L. che prestino la loro opera nella giornata di domenica, del Santo Patrono, nelle festivita’ nazionali ed in quelle infrasettimanali, si applicano le disposizioni delle seguenti leggi: 27 maggio 1949, n. 260; 31 marzo 1954, n. 90; 16 aprile 1954, n. 111; 16 maggio 1956, n. 526; 5 marzo 1977, n.
54; D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, nonche’ I’accordo 30 giugno 1988 per i giorni non piu’ festivi Quando la ricorrenza del Santo Patrono coincide con un’altra festivita’ nazionale o infrasettimanale, essa verra’ spostata in un altro giorno. In caso di coincidenza di alcuna delle festivita’ nazionali, infrasettimanali o del Santo Patrono con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, al dipendente retribuito con paga fissa mensile (non oraria) verra’ corrisposto un compenso pari a 1/26 della normale retribuzione mensile di cui all’art. 69. Analoga corresponsione spettera’, nei confronti del personale a paga oraria, in caso di coincidenza del Santo Patrono con il giorno di riposo settimanale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che il pagamento della festivita’ nazionale o infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in base alle ore lavorate (lett. C), D), E) dell’art. 3) e’ gia’ previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
Agli effetti di quanto previsto nella presente nota a verbale, il girno di riposo settimanale, anche se non coincidente con la domenica, e’ considerato festivo.
Art. 41 - Determinazione del compenso per lavoro festivo - Per il portiere ed il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festivita’ nazionali ed infrasettimanali dovra’ essere effettuato computando solo la normale paga oraria di cui al successivo art. 69.
CAPO II
FERIE
Art. 42 - Periodo di ferie - Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie e’ stabilito in 26 giorni lavorativi, (escluse le sole domeniche e le festivita’ nazionali infrasettimanali e del S.
Patrono).
Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E) dell’articolo 3 che non prestano attivita’ in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie e’ stabilito n. 30 giorni di calendario.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio.
In caso di licenziamento, quale ne sia il motivo, o di dimissioni, spetta al lavoratore un compenso pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per l’intero periodo feriale. Se il licenziamento o le dimissioni hanno luogo durante I’anno, il compenso sara’ pari a tanti dodicesimi di detta retribuzione quanti sono i mesi precedenti al licenziamento. I1 decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 43 - Irrinunciabilita’ delle ferie - Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennita’ e’ dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 44 - Scelta del periodo - Premesso che il lavoratore puo’ esercitare l’opzione di cui al successivo art. 45, le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: la relativa collocazione e’ decisa dal datore di lavoro, sentito il lavoratore, e comunicata allo stesso per iscritto, almeno 3 mesi prima della loro fruizione. La comunicazione di cui sopra non potra’ aver luogo prima del 1 gennaio di ogni anno.
Art. 45 - Scelta del periodo: facolta’ del lavoratore - In alternativa al meccanismo di scelta del periodo di ferie indicato al precedente art. 44, il lavoratore ha facolta’ di decidere la collocazione temporale di meta’ del periodo feriale tra il 16 settembre ed il 15 giugno dell’anno successivo, escludendo comunque il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. La collocazione della restante meta’ del periodo feriale verra’ decisa dal datore di lavoro entro il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’eventuale opzione del meccanismo di scelta previsto del presente articolo, dovra’ essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale verranno fruite le ferie.
Dichiarazione a verbale
I proprietari sono indicati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi piu’ confacenti al lavoratore.
Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore gia’ in atto, sia collettive aziendale che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
CAPO III
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 46 - Riposo settimanale - I1 lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica.
I1 giorno di riposo settimanale e’ stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.
CAPO IV
PERMESSI E CONGEDI
Art. 47 - Permessi retribuiti - I permessi matureranno in ragione di 80 ore annue; nell’anno di inizio o termine del rapporto di lavoro matureranno in ragione del servizio prestato nell’anno stesso. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria determinata secondo le previsioni del 1 e 2 comma dell’art. 69. Con l’accordo delle parti , e’ ammesso il cumulo dei per-messi non fruiti nell’anno con quelli dell’anno successivo.
In caso di rapporto a tempo parziale di cui all’art. 31 i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che in caso di riduzione dell’orario di lavoro eventualmente disposta da futuri rinnovi contrattuali, saranno soggette ad automatico riassorbimento, fino a concorrenza, n. 20 ore.
Art. 48 - Permessi per lutto - Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito non superiore a 3 giorni
per grave lutto familiare (morte di parenti entro il 2 grado o di affini entro il 1° grado).
Art. 49 - Permessi elettorali - Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Art. 50 - Congedo matrimoniale - Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15.
Art. 51 - Chiamata di leva e richiamo alle armi - Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia.
Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso.
II lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo e’ considerato dimissionario.
TITOLO VI
TRATTAMENTO DI MALATTIA
Art. 52 - Definizione di malattia - Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacita’ alla prestazione lavorativa. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali gia’ sussiste l’obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, ne’ i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonche’ per l’effettuazione delle cure elio-balneotermali.
Art. 53 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto - Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore
ha I’obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmette-
re entro due giorni dal verificarsi della malattia il certificato medico da cui risulti la diagnosi, la prognosi nonche’ l’eventuale
possibilita’, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovra’ trasmettere, nell’osservanza dei tempi e modalita’ di cui sopra il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione nonche’ appena possibile, la cartella clinica.
I1 datore di lavoro ha facolta’ di far controllare la malattia del lavoratore appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di
enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. II lavoratore assente per malattia e’ tenuto, fin dal
primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dal datore di lavoro disponibile per il
controllo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno anche se domenicale o festivo.
II lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce
orarie, dovra’ preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
I1 lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro decade dal
diritto di percepire I’indennita’ di malattia di cui al successivo art. 54 ed e’ passibile di sanzioni disciplinari.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni nell’arco di un anno solare, per tale
intendendosi il periodo di 365 giorni antecedenti ogni singolo giorno di malattia considerato ai fini del computo dell’istituto in questione.
Durante il periodo di malattia il lavoratore di cui
alle lettere A) e B) dell’art. 3 manterra’ il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell’art. 64.
Art. 54 - Indennita’ economiche -
Durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrispondera’ al lavoratore interessato una
indennita’ giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), secondo le seguenti misure:
dal 4 al 20 giorno compresi: lire 25.000giornaliere;
dai 21 giorno compreso: lire 30.000 giornaliere.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennita’ di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla
base dell’effettivo orario settimanale prestato.
Le indennita’ di cui sopra verranno elevate dal 1 gennaio 1997, rispettivamente, a lire 40.000 e 45.000 giornaliere.
Tali indennita’ verranno corrisposte entro i seguenti limiti:
a) malattie che non comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 120 giorni nell’arco di un anno;
b) malattie che comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno.
I1 limite i 180 giorni non potra’ comunque essere superato anche in caso di concorso di malattie, sia che queste comportino sia
che non comportino il ricovero ospedaliero.
La corresponsione dell’indennita’ giornaliera di
malattia come sopra determinata dovra’ essere effettuata al lavoratore con le
normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell’indennita’ giornaliera prevista dal presente articolo
decorre dal 1’ giorno successivo al 3 mese dall’assunzione.
La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto
ai sensi dell’articolo 11 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi per i quali e’ stato assunto.
Non e’ dovuta al lavoratore I’indennita’ prevista dal
presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
-
1applicazione di carattere estetico
(salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni):
-
1infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo
o ad uso di allucinogeni, nonche’ ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
-
1malattie mentali:
-
2uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei:
-
3pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci
guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai
(salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo,
deltaplano e sports aerei in genere.
-
1partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
-
2guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarita’ pura;
-
3guerra ed insurrezioni;
-
4tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
-
5dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
Le indennita’ erogate ai lavoratori secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno rimesse, con
richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al successivo articolo 88, ai datori di
lavoro in regola con le norme contenute nel detto Regolamento e con i pagamenti indicati dail’art. 92 del CCNL.
Art. 55 - Campo di applicazione - La normativa in materia di malattia contemplata dal precedente art. 54 non
si applica ai lavoratori di cui alle lett. C), D), E) dell’art. 3 del presente C.C.N.L., in quanto essi gia’
fruiscono dell’indennita’ economica di malattia da parte dell’lstituto competente per legge.
Nota a verbale
La normativa in materia di malattia di cui all’art.54, si applica ai lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3, in quanto
I’indennita’ economica di malattia a carico dell’istituto competente per Legge non
spetta ai lavoratori con qualifica di impiegato dipendente da proprietari di fabbricati.
Art. 56 - Condizione di miglior favore -
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente gia’ esistenti.
TITOLO VII
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
Art. 57 - Iscrizione Enti previdenziali ed assicurativi
- I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS ed all’lNAIL.
Art. 58 - Gravidanza e puerperio -
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia.
Art. 59 - Infortunio sul lavoro -
Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R.
30.6.1965, n. 1124 (Testo Unico infortuni).
TITOLO VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
RETRIBUZIONI ED INDENNTTA’
Art. 60 - Salario -
II salario unico minimo nazionale di cui alla lett. a) dei successivi artt. 64 e 65 e’ indicato nelle tabelle A e B allegate al presente contratto.
Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri di cui
alle lett. A) ed Al) dell’art. 3, e’ comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani.
Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1 dicembre 1949. n. 1142, l’unita’ di misura vano e’ ragguagliata a mq 50, mentre per i locali accessori di
cui all’art. 50 del predetto decreto, la misura vano e’ ragguagliata a mq 75.
Le dipendenze previste dall’art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani.
La consistenza degli edifici e’ ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l’alloggio di quest’ultimo.
Art. 61 - Indennita’ -
Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 60 nonche’ riferita alle mansioni
tipiche del portiere, cosi’ come indicate al precedente art. 7, competono al portiere le indennita’ nelle misure
previste ed indicate alle allegate tabelle A e B.
Art. 62 - Terzo elemento -
Ove esistente, continuera’ ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui ai successivi artt.
64 e 65, ridotto di lire 10.000 complessive del suo importo originario, fino a concorrenza.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente CCNL la corresponsione di cui sopra va intesa come riferita "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 63 - Scala mobile -
Le parti si danno atto che ai lavoratori i quali si applica il presenta contratto, e’ dovuta dal 1 febbraio 1977
I’indennita’ di scala mobile istituita dalla Legge 4 febbraio 1958, n. 23, cosi’ come modificata
dall’accordo di unificazione del punto di contingenza del 23 settembre 1975, dalla Legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dai successivi
accordi in materia.
Le parti si danno altresi’ atto che da11’1.11.1991 l’
indennita’ di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle A, B, C, D, E, F, G, al-
legate al presente CCNL, comprensive anche del conglobamento dell’E.D.R. di cui all’accordo 12 marzo 1993 di recepimento
dell’accordo interconfederale del 31.7.1992, conglobamento che ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.
Art. 64 - Retribuzione portieri lettere A) e B) -
La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 comprende:
a) il salario mensile di cui all’art. 60;
b) la scala mobile di cui all’art. 63;
c) l’eventuale terzo elemento di cui all’art. 62;
d) eventuali indennita’ a carattere continuativo:
e) gli scatti di anzianita’ di cui all’art. 70;
f) l’alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 4 del presente contratto o I’indennita’ sostitutiva nei casi
previsti:
g) I’energia elettrica nella misura di 20 KWH mensili e I’acqua nell’alloggio nella misura di 120 mc annui;
h) il riscaldamento dell’alloggio, in quanto nello stabile gia’ esista o venga installato un impianto centrale.
Nel caso in cui, pure esistendo o venendo installato nello stabile I’impianto centrale, l’alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verra’ corrisposta I’indennita’ sostitutiva prevista dalle allegate tabelle A o B. Detta indennita’ deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento.
Qualora nello stabile venga trasformato I’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esista detto impianto,
al portiere e’ dovuto il rimborso di una somma calcolata sulla base della cubatura dell’alloggio del portiere stesso, del periodo e delle ore di accensione previste dalla normativa nazionale per la localita’ ove e’ situato lo stabile. 11 portiere provvede alla manutenzione ordinaria
dell’impianto autonomo di riscaldamento del proprio alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resta a carico del datore di lavoro.
Per determinare la retribuzione giornaliera ai vari effetti contrattuali, si utilizzera’ il coefficiente 26.
Art. 65 - Retribuzione portieri lettere Al) e B1) - La
retribuzione dovuta al portieri di cui alle lettere Al) B1) dell’art. 3 comprende:
a) il salario mensile di cui all’art. 60:
b) la scala mobile di cui all’art. 63;
c) I’eventuale 3 elemento di cui all’art. 62;
d) eventuali indennita’ a carattere continuativo;
e) gli scatti di anzianita’ di cui all’art. 70.
La retribuzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta la sua attivita’
per 48 ore settimanali, per determinare la retribuzione giornaliera ai vari effetti contrattuali si utilizzera’ il coefficiente 26.
Art. 66 - Retribuzioni portieri lettere Al) e Bl) (lavoratori a tempo parziale)
Per orari inferiori alle 48 ore settimanali, la retribuzione di cui al precedente art. 65 sara’ proporzionalmente ridotta, utilizzando il coefficiente 208, fatta eccezione per le seguenti indennita’ relative a prestazioni effettive, che verranno invece corrisposte per intero:
-
1pulizia scale;
-
2pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o spazi pilots;
-
3pulizia e annaffiamento spazi a verde;
-
4servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse);
-
5conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone limitatamente al periodo di accensione;
-
6conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione;
-
7conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione.
Art. 67 - Retribuzione lavoratori lettere C), D), E),
F) e G)
- Ai lavoratori di cui alle lett. C), D), E), F) e G) dell’art. 3 e’ dovuta la seguente retribuzione:
a) paga oraria unica minima nazionale, di cui alle tabelle C, D, E, ovvero stipendio mensile unico minimo nazionale, di cui alle tabelle F e C, tutte allegate al presente CCN1;
b) la scala mobile di cui all’art. 63;
c) eventuali indennita’ a carattere continuativo:
d) gli scatti di anzianita’ di cui all’art. 71.
Art. 68 - Indennita’ per ulteriori servizi lavoratori lettera C -
Ai lavoratori di cui alla lett. C) dell’art. 3 sono altresi’ dovute le indennita’ giornaliere, di cui alla allegata tabella C, per le seguenti prestazioni, se richieste dai datori di lavoro: accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta.
Art. 69 - Determinazione della normale paga oraria -
Per il portiere di cui alle lett. A) e B) dell’art. 3 e relativo sostituto, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell’art. 64, con il coefficiente 260.
Per il portiere di cui alle lett. Al) e BI) dell’art. 3, aifini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all’art. 65, con il coefficiente 208.
Per i lavoratori di cui alle lett. C), D), E), F) e G dell’art. 3 la normale paga per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali e’ costituita da tutti gli elementi di cui all’art. 67.
CAPO II
SCATTI DI ANZIANITA ‘
Art. 70 - Portieri lett. A, Al, B, B1 -
A decorrere dal I settembre 1991 il va-
lore degli scatti di anzianita’ per i portieri delle lett. A), Al), B), B1) dell’art. 3
viene trasformato in cifra fissa in ragione di lire 15.000 per ciascuno scatto, salvo condizioni di miglior favore.
Gli scatti restano determinati nel numero di 8, con periodicita’ triennale, ferma restando la data del 1 luglio 1961 di cui
all’allegato accordo aggiuntivo 26 luglio 1963, per l’applicazione degli scatti, nulla importando l’anzianita’ pregressa.
Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo al 1 settembre 1991, avra’ diritto ad un importo di lire 15.000 e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a far data dal 1 gennaio 1974, senza liquidazione di arretrati.
Qualora alla data del 31 gennaio 1992 il lavoratore avesse maturato tutti
gli otto scatti, resta inteso che lo stesso avra’ diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dal 1 gennaio 1974 in poi, al
compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell’ottavo scatto, senza corresponsione di arretrati.
Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato alla data del 31 gennaio 1992, il lavoratore avra’ diritto
alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo il 1 gennaio 1974, senza corresponsione di arretrati. Gli scatti
maturati prima del 1 gennaio 1974 restano fissati nella misura di L. 2.000 per ogni scatto, fermo restando l’eventuale importo
di maggior favore.
Resta inteso che il valore dello scatto di cui al primo comma potra’ essere aggiornato in occasione del prossimo rinnovo.
Art. 71 - Lavoratori lett. C), D), E), F) e G)
Per l’anzianita’ di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore di cui
alle lett. C), D), E), F), dell’art. 3 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianita’
nelle seguenti
-
1lavoratore lett. C): lire 90 orarie;
-
2lavoratore lett. D): lire 135 orarie;
-
3lavoratore lett. E): lire 115 orarie;
-
4lavoratore lett. F): lire 25.000 mensili;
-
5lavoratore lett. G): lire 20.000 mensili.
In ogni caso I’anzianita’ utile decorrera’ dal 1
giorno del mese successivo a
quello dell’assunzione, se avvenuta a mese iniziato.
L’eventuale periodo di apprendistato non sara’
considerato utile agli effetti
degli scatti di anzianita’.
M. 72 - Decorrenza scatti - Le anzianita’ utili ai fini della decorrenza della
maturazione degli scatti per le varie categorie di lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti: portieri lettere A), Al), B) e
B1): 1.7.1961
-
1lavoratori lettera C) .................: 1.9.1991
-
2lavoratori lettera D) e E) ..........: 1.1.1984
-
3lavoratori lettera F) e G) ..........: 1.1.1995
TITOLO IX
MENSILITA’ SUPPLEMENTARE
Art. 73 Gratifica natalizia
- Per quanto concerne la gratifica natalizia o tredicesima mensilita’, si fa riferimento alla legge 21
marzo 1953, N. 215. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.
Le frazioni di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all’art. 3 del presente C.C.N.L.
TITOLO X
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PREAVVISO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CAPO I PORTIERI LETTERLE A), Al), B),B1),
PORTIERI A TEMPO PARZIALE
Art. 74 - Preavviso -
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro ed i portieri di cui alle lettere A), Al), B), B1), dell’articolo 3
sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un
preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
-
1portieri A) e B).............. 3 mesi
-
2portieri Al) e B1)............ 45 giorni di calendario.
11 preavviso potra’ avere decorrenza dal 1 o dal
16 giorno del mese.
I1 datore di lavoro non potra’ convertire il termine
di preavviso nel pagamento della corrispondente indennita’ sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell’art. 2121 C.C., se non con il consenso del portiere; avra’ pero’ facolta’ di esonerare il portiere dal servizio, continuando a corrispondergli I’intera retribuzione.
Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3, dovra’ riconsegnare al
datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso.
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto (TFR) -
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e’ dovuto ai portieri, di cui al
presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29.5.1982, n. 297 e
secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato fino al 31.12. 1989,
il TFR e’ calcolato, secondo le modalita’ indicate nell’art. 5 della Legge 297/82, nelle seguenti misure:
-
1per il periodo fino al 30.4. 1969.................: 14/26:
-
2per il periodo dal 1 5. 1969 al 31.12. 1973 : 17/26;
-
3per il periodo dal 1 .1.1974 al 31.12. 1989: 22/26:
della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
Nella determinazione della retribuzione si terra’ conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente
nelle domeniche, nonche’, limitatamente ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3, del valore
convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura e indicati alle lettere f) , g) ed h) dell’art. 64, valori determinati
nelle allegate tabelle A e B.
Qualora venga corrisposta I’indennita’ sostitutiva del riscaldamento, a norma dell’art. 64, lettera h), si terra’ conto di quest’ultima, anziche’ del relativo valore convenzionale.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrispondera’ al portiere il TFR e le altre somme dovutegli, a
qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.
CAPO II
LAVORATORI LETTERE C), D) ED E)
Art. 76 - Preavviso - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i lavoratori di cui alle lettere C), D)
ed E) dell’art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso,
da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
-
1lavoratori lettera C) .............. 2 settimane
-
2lavoratori lettera D) ed E) ...... 20 giorni di calendario
L’eventuale indennita’ sostitutiva sara’ calcolata secondo il disposto dell’art. 2121 C.C..
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto (TFR) -
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e’ dovuto ai lavoratori di cui al
presente capo un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29.5.1982. n. 297 e
secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.1989,
il TFR e’ calcolato secondo le modalita’, indicate dall’art. 5 della legge 297/1982, nelle seguenti misur e:
-
1lavoratori lettera C):..........20/26:
-
2lavoratori lettere D) ed E):....21/26 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiore a 15 giorni.
CAPO III
LAVORATORI LETT. F) E G)
Art. 78 - Preavviso - In ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro e i lavoratori di cui alle lett. F) e G)
dell’art. 3. sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a
dare un preavviso da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario:
-
1lettera F) fino a 5 anni di anzianita’ 30 giorni;
-
2lettera G) fino a 5 anni di anzianita’ 20 giorni:
-
3lettera F) oltre 5 anni di anzianita’ 45 giorni;
-
4lettera G) oltre 5 anni di anzianita’ 30 giorni.
11 prevviso potra’ avere decorrenza dal 1 o dal 16 giorno del mese.
I1 datore di lavoro ha facolta’ di convertire il termine di preavviso della corrispondete indennita’, calcolata secondo le norme
dell’articolo 2121 C.C.
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori verra’ corrisposto un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalita’ di cui alla L.297/1982.
CAPO IV
CERTIFICATO DI SERVIZIO
Art. 80 - Certificato di servizio - In ogni caso di
cessazione del rapporto di
lavoro il datore di lavoro e’ tenuto a rilasciare al
lavoratore, dietro sua richiesta
e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione
dei reciproci rapporti, il
certificato contenente I’indicazione del tempo
durante il quale il lavoratore
stesso ha prestato servizio, specificandone la
categoria di appartenenza.
CAPO V
DECESSO DEL LAVORATORE
Art. 81 - Decesso del lavoratore - In caso di morte
del lavoratore saranno
corrisposte le indennita’ di cui all’art. 2122 c.c. alle
persone indicate nello stes-
so articolo.
A coloro che al momento della morte del portiere
siano con lui conviventi,
ed a suo carico, e’ consentito il godimento
dell’alloggio per i tre mesi successivi.
TITOLO XI
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DELLO STABILE
Art. 82 - Trasferimento della proprieta’ dello stabile - II trasferimento della proprieta’ dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva diritti e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro. I1 nuovo proprietario e’ esonerato dall’obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell’anzianita’ di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.
TITOLO XII
NORME DISCIPLINARI
Art. 83 - Provvedimenti disciplinari - Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravita’, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto:
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
II rimprovero puo’ essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri. La multa puo’ essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno
determinato I’applicazione del
rimprovero:
2) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
I1 lavoratore e’ passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravita’, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. I1 portiere ed il sostituto sono passibili di licenziamento senza preavviso nel caso che venga loro revocata dalla Autorita’ competente I’iscrizione nell’apposito registro. La multa non puo’ eccedere I’ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana.
I provvedimenti disciplinari, escluso quello del licenziamento del portiere e del sostituto conseguente alla revoca dell’iscrizione nel registro dell’Autorita’ competente, si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge 300/1970. I1 lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per piu’ di 3 giorni senza giustificato motivo e’ ritenuto dimissionario.
Art. 84 - Provvedimenti in caso di procedimento penale - II lavoratore sottoposto al procedimento penale, per reato non colposo, puo’ essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.
TITOLO XIII
RELAZIONI SINDACALI
Art. 85 - Diritti di informazione - Le parti nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilita’, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.
Art. 86 - Contrattazione di secondo livello -
A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera
dell’orario di apertura e chiusura del portone;
b) alla determinazione della giornata nella quale il
portiere fruira’ della riduzione settimanale dell’orario di cui all’art. 25
secondo e terzo comma:
c) alle indennita’ per prestazioni non disciplinate ne’ disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altri indennita’ collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri di cui alle letteAl) e Bl) dell’art. 3, in conformita’ di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 28;
g) alla eventuale definizione delle specificita’ di cui al precedente articolo 6.
La contrattazione di secondo livello potra’ avvenire anche in sede aziendale, esclusivamente in ambito nazionale, purche’ per materie diverse da quelle gia’ definite a livello nazionale o territoriale. La durata degli accordi di secondo livello sara’ quadriennale.
Gli accordi di secondo livello non potranno avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 1997.
Art. 87 Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all’Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 90.-
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U., secondo le modalita’ fissate nell’accordo allegato al presente contratto.
Fino alla elezione della R.S.U. restano in carica le R.S.A. ove costituite.
Art. 88 - Cassa portieri -
E’ istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalita’ ed i compiti, di cui al presente titolo, relativi alla’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.La Cassa e’ gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Essa sara’ disciplinata da apposito statuto e regolamenti, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l’adesione alle quali e’ obbligatoria per tutti i datori d i lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
Art. 89 - Commissione paritetica nazionale -
Presso la sede alla Confederazione italiana della proprieta’ edilizia e’ costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs- Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione italiana della proprieta’ edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche territoriali:
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) nominare sotto commissioni tecniche, composte da rappresentati delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, ndicate al primo comma, e da rappresentanti della Confedilizia, con il compito di studiare i seguenti argomenti, elaborando documenti di supporto alla successiva contrattazione del rinnovo quadriennale:
1) possibilita’ di definizione di una nuova classificazione parametrata dei lavoratori ed eventuali diverse regolamentazioni degli orari di lavoro, collegate anche a nuove forme di organizzazioni del lavoro;
2) stesura di un nuovo testo contrattuale, ferma restando la sostanza dell’attuale normativa.
Le stesse sottocommissioni provvederanno a:
I) valutare I’opportunita’ di definire una disciplina relativa a forme di previdenza integrativa, che potra’ entrare in vigore anche in costanza di validita’ del presente CCNL:
II) elaborare ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 626/94 e materia di sicurezza sul lavoro:
III) esaminare la fattibilita’ tecnica e l’opportunita’ di forme di accantonamento del TFR presso la Cassa Portieri.
d) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali della proprieta’ edilizia e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto e indicate alprimo comma.
La Commissione nazionale sara’ convocata ogni qualvolta se ne ravvisi I’opportunita’ o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Art. 90 - Osservatorio nazionale -
Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all’articolo precedente e’ costituito I’osservatorio nazionale con la funzione di analizzare I’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.
A tal fine I’osservatorio nazionale provvedera’ a:
-
1formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i
lavoratori cui il presente CCNL si applica;
-
1predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati al miglior utilizzo del contratti di formazione e lavoro;
-
2elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle commissioni paritetiche territoriali e relativi ai fenomeni interessanti il settore:
Per i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente CCNL re stano in vigore le norme di cui all’art. 59 del CCNL 30 giugno 1988.
TITOLO XIV
TABELLE RETRIBUTIVE
Art. 93 - Tabelle retributive. Le allegate tabelle,indicate con le lett. A, B,C, D, E, F e G)
fanno parte integrante del presente contratto.
TITOLO XV
NORME FINALI
Art. 94 - Condizioni di miglior favore - Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
TITOLO XVI
DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO
Art. 95 - Decorrenza e durata - I1 presente contratto decorre dall’l gennaio 1995, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadra’ il 31 dicembre 1998, salvo la parte economica che in conformita’ al protocollo 23 luglio 1993, avra’ durata biennale e scadra’ il 31 dicembre 1998.
Art. 96 - Procedure di rinnovo del contratto -
La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sara’ presentata in tempo utile
per consentire: I’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del CCNL.
Durante 13 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne’ procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato accordo dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verra’ corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennita’ di contingenza).
Dopo 6 mesi detto importo sara’ pari al 50% della inflazione programmata.
Tale meccanismo sara’ unico per tutti i lavoratori. L’elemento retributivo sara’ denominato "indennita’ di vacanza contrattuale". La violazione delle disposizioni di cui al 2 comma del presente articolo comportera’, a carico della parte che gli ava’ dato causa I’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre I’indennita’ di vacanza contrattuale. Dalla data di inizio di applicazione dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
TABELLA A
Portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell ‘art. 3 (valori mensili)
Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 601, comprensivo del I.V.C.
di cui agli accordi 18. 11.94 e 3.1.95.
in vigore dal 1.1.1995 L. 405.000
in vigore dal 1.1.1996 - L. 455.000 Indennita’ di scala moblle (art. 63) L. 984.754
Indennita’ supplementari (art. 611)
-
1per ogni dieci vani catastali o frazione superiore a (oltre i 50 vani) L. 1.210
-
2per ogni ascensore o montacarichi L. 3.190
-
3per ogni scala oltre la prima L. 4.070
-
4per ogni citofono con centralino interfono L. 2.750
-
5appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc.
che aggravino notevolmente il lavoro del portiere:
per ogni appartamento L. 3.630
-
1indennita’ pulizia scale:
per ogni piano (l) a partire dal 6 compreso L. 5.000
-
1per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori
a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25 L. 1.210
-
1per pulizia e annaffiamento spazi
a verde (2): per superfici superiori a mq. 100, ogni mq. 50, o frazione superiore a mq. 25 L1.210
-
1per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0.50
-
2per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione L. 60.500 per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) L. 38.500
-
3per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione L. 22.000
Portieri di cui alla lettera A) dell’art. Valori convenzionali mensili
-
1alloggio L. 34.000
-
2energia L. 3.000
-
3riscaldamento L. 3.000
Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM.
ai fini contributivi sia di importo inferiore. Indennita’ sostitutive o Rimborsi (valori mensili) da
corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lett. f), g), h) dell’art. 64.
-
1alloggio per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi): art. 11 - quinto comma L. 20.000
-
2alloggio (limitatamente al periodo di
prova: art. 14 secondo comma) L. 220.000
-
1energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia) 20 KWH
riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000
Note
(I) II numero dei piani e’ calcolato sommando quelli relalivi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
(2) Nell’ipotesi di annaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra
sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso dl esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso dl esistenza di una o piu’ caldaie, anche se in locali diversi, per la solo produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l’indennita’ per (la conduzione delle medesime e’ di L. 22.000).
TABELLA B
Portieri di cui alle lettere B) - B/1) dell’art. 3 (valori mensili)
Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60), comprensivo dell’l.V.C. dicui agli accordi 18. 11.94 e 3.1.95.
-
1in vigore dal 1.1.1995 L. 361.000
-
2in vigore dal 1.1.1996 L. 406.000
-
3Indennita’ di scala mobile (art. 63) L. 908.000
Indennita’ supplementari art. 61)
per ogni dieci vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.100
-
1per ogni ascensore o montacarichi L. 2.900
-
2per ogni scala oltre la prima L. 3.700
-
3per ogni citofono con centralino interfono L. 2.500
-
4appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che
aggravino notevolmente il lavoro del portiere:
-
1per ogni appartamento L. 3.000 per il servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)
-
2per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2) L. 60.500
-
3per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al pe-riodo di accensione (1) - (2) L. 38.500
-
4per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al pe-riodo di accensione (l) - (2) L. 22.000
Portieri di cui alla lettera B) dell’art. 3
Valori convenzionali mensili
-
1alloggio L. 34.000
-
2energia L. 3.000
-
3riscaldamento L. 3.000
Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini
contributivi siano di importo inferiore.
Indennita’ sostitutive
o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lett. f), g), h) dell’art. 64 alloggio per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 11 - quinto comma) L. 20.000 alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14 secondo comma) L. 220.000
-
1energia elettrica (nei valori previsti dagli enterogatori nella prima fascia) 20 KWH
-
2riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000
Note
(1)Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti,
i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
2) Nel caso di esistenza di una o piu’ caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l’indennita’ per la conduzione delle medesime e di L. 22.000.
TABELLA C
Lavoratori di cui alla lettera C) dell’art. 3
Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 671), comprensiva dell’l.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95
-
1in vigore dal 1.1.1995 L. 2.700
-
2in vigore dal 1.1.1996 L. 2.950
-
3Indennita’ mensile di scala mobile (art. 63) L. 4.783
Indennita’ accessorie (giornaliere) (art. 68)
-
1accensione e spegnimento delle luci L. 450
-
2apertura e chiusura del portone L. 450
-
3distribuzione della posta L. 450
TABELLA D
Lavoratori di cui alla lett. D) dell’art. 3
Paga oraria unica minima nazionale conglobata (l’art. 67), comprensivo dell’I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.
-
1in vigore dal 1.1.1995 L. 3.680
-
2in vigore dal 1.1.1996 L. 3.960
Indennita’ oraria di scala mobile (Art. 63) L. 4.855
TABELLA E
Lavoratori di cui alla lettera E) dell’art. 3
Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67), comprensivo dell’l.V.C. di cui agli accordi 8. 11.94 e 3.1.95.
-
1in vigore dal 1.1.1995 L. 3.120
-
2in vigore dal 1.1.1996 L. 3390
Indennita’ oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.816
TABELLE F/G
Lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3 Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67):
Lett. F) Lett. G)
In vigore dal 1.1.1995 L. 800.000 - 670.000
In vigore dal 1.1.1996 L. 870.000 - 720.000
Indennita’ mensile di scala mobile (art.63) L. 1.030.000 - 880.000
RISCALDAMENTO
SOMMARIO:
L. 13 luglio 1966, n. 615
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391
L. 6 dicembre 1971, n. 1083
D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052
L. 27 luglio 1978, n. 392
D.M. 9 ottobre 1978
L. 9 gennaio 1991, n. 10
D.M. 15 febbraio 1991
D.M. 7 giugno 1991
D.M. 27 settembre 1991, n. 449
D.M. 7 ottobre 1991
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 97
D.M. 15 febbraio 1992
Legge 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico
CAPO I
Norme generali
Art. 1 - L’esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche’ I’esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara’ sottoposto alle norme di cui alla presente legge.
Art. 2 - Ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, il territorio nazionale e’ suddiviso in due "zone" di controllo, denominato rispettivamente zona A e zona B.
La zona A comprende:
1) i Comuni dell’Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche meteorologiche particolarmente favorevoli nei riguardi dell’inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all’articolo 3;
2) i Comuni dell’Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche.